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Tribunale Permanente dei Popoli

L'ufficio di Presidenza del Tribunale Permanente dei Popoli ha preso in esame, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, il ricorso presentato dal dr . Livio Pepino nella qualità di presidente del Controsservatorio Valsusa e da numerosi sindaci di Comuni della Valle di Susa e responsabili di Comunità Montane, nonché la richiesta di una rete di "gruppi esperti" e di "comunità resistenti" di Stati Uniti e Inghilterra per una Sessione sul fracking

1. Il Tribunale Permanente dei Popoli, fondato da Lelio Basso sull'esperienza del Tribunali Russel, è un tribunale di opinione istituito per promuovere il rispetto universale ed effettivo dei diritti fondamentali dei popoli, determinando se tali diritti siano violati (art. 2 Statuto).
Il TPP giudica in merito a ogni tipo di violazione grave e sistematica dei diritti dei popoli, sia che tali violazioni siano commesse dagli Stati, sia da altre autorità non statali, o da gruppi o organizzazioni private, o anche le responsabilità personali dei loro autori; giudica, in particolare, sui crimini contro la pace e l'umanità, su ogni violazione dei diritti fondamentali dei popoli e delle minoranze, sulle violazioni gravi e sistematiche dei diritti e delle libertà degli individui.
Il TPP non si considera competente a pronunciarsi su casi particolari di violazione dei diritti e delle libertà del singolo individuo, salvo quando esista una relazione con una violazione del diritto dei popoli (art. 1 Statuto).
Il TPP applica i principi internazionali dello jus cogens in quanto espressione della coscienza giuridica universale; la Dichiarazione di Algeri sui diritti fondamentali dei popoli; gli strumenti giuridici fondamentali delle Nazioni Unite, in particolare la Dichiarazione universale e i patti internazionali sul diritti dell'uomo, la dichiarazione sulle relazioni amichevoli tra gli Stati, le risoluzioni dell'Assemblea generale sulla decolonizzazione e sul nuovo ordine economico internazionale, la Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati; la Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio; ogni altro strumento giuridico internazionale, universale o regionale tendente a sviluppare, aggiornare o ampliare il senso e i contenuti dei testi che si riferiscono ai diritti dei popoli.

2. Il ricorso, di cui è primo firmatario Livio Pepino, riguarda sia le attività già realizzate e in corso di svolgimento nella Valle di Susa, sia il progetto di costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità di collegamento di Torino a Lione. I ricorrenti espressamente escludono dall'oggetto del loro ricorso i profili attinenti a procedimenti penali in qualche modo collegati con i lavori e con il progetto del TAV.
Richiamate le ragioni dell'opposizione che il progetto TAV da lungo tempo incontra, sviluppandosi in forti contrapposizioni che hanno dato luogo a grandi manifestazioni e anche a episodi violenti di protesta e repressione, i ricorrenti sottolineano il carattere autoritario della decisione assunta dalle autorità statali centrali di costruire l'opera, scavalcando popolazione e istituzioni locali, i rischi per l'ambiente e per la salute della popolazione locale, l'inutilità dell'opera e lo spreco di risorse in un periodo di grave crisi economica; espongono lo sviluppo degli studi e delle decisioni progressivamente realizzati in vista dell'opera e mettono in luce la carenza di vere consultazioni con la popolazione locale sul se, prima ancora del come realizzarla. In proposito richiamano l'obbligo delle autorità pubbliche di adottare procedure decisionali partecipate, in particolare riferendosi alla Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, che, in particolare agli artt. 6-9, stabiliscono gli obblighi delle autorità pubbliche di pubblicità e consultazione degli interessati, in vista della esecuzione di opere con impatto ambientale e il diritto degli interessati a ricorsi giurisdizionali o davanti autorità indipendenti.
Il ricorso pone tematiche simili a quelle già attualmente sottoposte all'esame del TPP: specificamente il caso Messico, quello dell'industria mineraria del Canada, e la richiesta – giunta in parallelo a quella TAV, da parte di una rete di "gruppi esperti" e di "comunità resistenti" di Stati Uniti ed Inghilterra – di una Sessione sul fracking.

3. Le considerazioni del ricorso TAV sull'inutilità dell'opera o sulla sua inopportunità in rapporto ad impieghi alternativi delle ingenti risorse economiche ad essa destinate, non possono costituire oggetto di valutazione da parte del TPP. Si tratta di valutazioni e scelte strategiche di carattere economico, sociale e politico, che potrebbero interessare il profilo dei diritti fondamentali eventualmente lesi se si dimostrassero del tutto infondate e di mera copertura rispetto a scopi diversi e ricollegabili alla violazione di tali diritti della popolazione. Nel caso di specie il programma di realizzazione dell'opera è oggetto di trattati internazionali tra Italia e Francia (con interessamento dell'Unione europea), ratificati dai relativi Parlamenti. Ciò che – in regimi democratici come quelli qui interessati ‒ dovrebbe indicare l'inidoneità di approcci giudiziari al loro riesame nel merito, anche quando essi si traducano nell'intervento di un tribunale di opinione come il TPP.
Escluso che il TPP possa impegnarsi nella rivalutazione dell'utilità ed opportunità dell'opera e ritenuto che i segnalati rischi per la salute della popolazione non possano nella specie ‒ e allo stato ‒ dar corpo a quella grave e sistematica violazione del diritto fondamentale alla salute che potrebbe muovere il TPP, deve prendersi in esame il tema della procedura di pubblicizzazione del progetto e di consultazione delle popolazioni interessate.

4. La questione posta dal ricorso TAV è di grande interesse generale, posto che essa riguarda numerosi altri casi di opere pubbliche di grande importanza, europee ed extra europee. Non per nulla essa è stata fatta oggetto di una Convenzione internazionale ed è trattata in varie sentenze della Corte europea dei diritti umani che toccano temi ambientali.
In ordine alla questione della idoneità e adeguatezza delle consultazioni, si pongono problemi importanti di carattere generale che, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e della Corte interamericana di San José, prospettano temi di grande complessità e importanza, probabilmente non definibili con regole generali e astratte, ma piuttosto legati alle peculiarità di ciascun caso.
In particolare merita l'attenzione del TPP l'indagine – nella concreta esperienza vissuta dalle popolazioni interessate ‒ sulla natura e finalità delle procedure di consultazione e quella del rapporto/limiti di prevalenza dell'interesse generale rispetto a quello locale. Si tratta di questioni che si prestano a discussione e approfondimento mettendo a confronto vari casi che le mettono in evidenza, in vista dell'assunzione di posizioni di principio. Questo ricorso ‒ esaminato insieme e in raffronto ad altre simili vicende ‒ potrebbe valere come veicolo o occasione di approfondimento di temi destinati a investire prepotentemente il dibattito giuridico e politico.

5. All'esito dell'esame delle richieste e dei pareri espressi dal presidente emerito Salvatore Senese, dal vice-presidente Philippe Texier, dal prof. Antoni Pigrau, valutata la nota informativa del segretario generale Gianni Tognoni, la Presidenza ha ritenuto che:

a) la vicenda TAV costituisce per il TPP – insieme e in raffronto ad altre similari vicende europee ed extra europee – l'occasione di approfondimento e di dibattito, non per gli aspetti più strettamente tecnici (affidabilità o meno di dati economici e/o di rischio per la salute), quanto per ciò che riguarda le finalità e l'effettività delle procedure di consultazione delle popolazioni coinvolte e l'incidenza sul processo democratico. Sempre più chiaramente si evidenziano anche nei Paesi cosiddetti "centrali", situazioni ‒ più volte rilevate nei Paesi del Sud anche in sessioni del TPP per quanto riguarda il rapporto tra sovranità, partecipazione delle popolazioni interessate, livello delle decisioni politico-economiche – che mettono in discussione e in pericolo l'effettività e il senso delle consultazioni e la pari dignità di tutte le varie componenti delle popolazioni interessate;

b) in questo senso il caso TAV, insieme alle altre vicende segnalate al TPP, è "rappresentativo" di processi e meccanismi più generali, specificamente importanti nell'attuale fase della evoluzione economica-politica europea e mondiale. Il TPP dovrà esaminarlo e discuterlo insieme ad altri casi (europei e extraeuropei), che nel loro insieme siano ben significativi delle diverse modalità secondo cui (in Paesi e per problemi diversi, ma comparabili e complementari) si esperimenta la realtà di un diritto solo procedurale e l'assenza di effettivi strumenti giuridici di azione;

c) l'attivazione della fase operativa del processo istruttorio prevede in questo senso il completamento e la qualificazione dello scenario dei casi candidati ad essere inclusi nel lavoro del TPP, oltre che il contatto diretto ed il coinvolgimento dei gruppi interessati, sia in Europa sia in altri continenti. Il collegamento e l'inclusione del processo al fracking sono assolutamente importanti, e se ne dovranno valutare esplicitamente le modalità ed i tempi rispetto a quelli previsto nella richiesta ad hoc;
d) l'attività del TPP sarà articolata in una serie di sessioni dedicate via via a cluster omogenei di casi e relativi aspetti tematici, secondo la logica e le modalità adottate con efficacia in Messico e Canada (dopo le esperienze di Colombia e quella delle Transnazionali Europee);

e) si può ragionevolmente ipotizzare di poter concludere la fase istruttoria entro l'anno e di procedere a una seduta pubblica di presentazione generale dello scenario dei casi entro primi mesi del 2015. La seduta potrebbe avere le caratteristiche di quella realizzata in Messico nel 2011 e sarà svolta in un Paese da individuare secondo quanto risulterà più opportuno;

f) è costituito, come riferimento per la Presidenza del TPP, un gruppo di lavoro per la prosecuzione dell'attività istruttoria, che include i componenti del TPP sopra indicati, con l'aggiunta dell'economista prof. Roberto Schiattarella.

Roma 20 settembre 2014

il presidente
Franco Ippolito